COMUNE / B – Unioni civili, passo per passo il testo “della discordia”
Aveva detto che il Registro delle Unioni civili sarebbe stata realtà, al Comune di Reggio Calabria, entro il 17 maggio. Quantomeno il timing scandito dal sindaco Giuseppe Falcomatà (nella foto) in atto è pienamente rispettato, non c’è che dire: l’intertempo del varo in commissione consiliare Statuto e regolamenti segna la data di martedì 21 aprile…
Certo però, rimane il repentino inasprimento dei rapporti col centrodestra.
La minoranza (che ha preferito lasciare la commissione Statuto e Regolamenti anziché votare “no”, e già domani terrà una conferenza stampa sulle ragioni di questo gesto) in pratica accusa la coalizione di centrosinistra di scorrettezza: in particolare, il presidente Demetrio Martino non avrebbe chiamato per essere audite parecchie associazioni, mentre secondo i consiglieri di maggioranza le cose sono andate all’opposto.
Sia come sia, il fatidico giorno dell’istituzione del Registro delle Unioni civili a Reggio Calabria s’avvicina a passi speditissimi.
Vediamo allora un po’ il testo…
Già il preambolo evidenzia la «differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione, e la famiglia fondata sul matrimonio, prevista e tutelata dall’art. 29» della Carta fondamentale.
Fondamentale l’aggiunta esplicativa: «La disciplina comunale delle unioni civili avrà esclusivamente rilevanza amministrativa, pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia d’anagrafe e di stato civile». Insomma, niente “nozze gay” o istituti analoghi.
Ma resta, sempre in preambolo, il cruciale riconoscimento della «famiglia di fatto», non meno importante, in quanto «un consolidato rapporto coinvolge interessi meritevoli di tutela al pari di ciò che accade per l’istituto del matrimonio».
E andiamo allora al Regolamento vero e proprio per come licenziato dalla commissione Martino, che all’art. 1 definisce unione civile il «consolidato rapporto di reciproca assistenza morale, materiale e mutua solidarietà (…) fondato su vincolo affettivo tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di diverso sesso, coabitanti, che non siano legate tra di loro da vincoli giuridici, ovvero da vincoli di parentela, affinità, di adozione e di tutela» e «abbiano chiesto l’iscrizione al Registro delle Unioni civili».
Quanto agli altri cinque articoli, l’art. 2 sancisce le modalità per la richiesta d’iscrizione, che dovrà avvenire congiuntamente, su appuntamento, presso l’ufficio che custodisce il Registro (e può prevedere la presenza di un ufficiale di stato civile o di un delegato del sindaco).
Verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, verrà rilasciata un’attestazione (che non è un certificato di nozze: ma, indiscutibilmente, lo spirito è quello…), documento «valido solo per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefìci previsti dal presente Registro».
…Quali sono?
Lo dettaglia l’art. 4, chiarendo che le coppie iscritte al registro potranno accedere a tutti i servizi e le attività comunali in materia di casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani e anziani, cultura sport e tempo libero, formazione scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti, occupazione e produttività, tariffe tasse tributi e imposte locali. E questo con pari condizioni d’accesso (pari a quali altre condizioni? …Evidentemente, a quelle vantate dalle famiglie fondate su coppie unite in “regolare” matrimonio). Mentre quanto all’assistenza sanitaria, il componente di un’unione civile è «equiparato al parente prossimo del soggetto con cui s’è iscritto».
…Tutto ciò, non senza prima aver chiarito che il Comune reggino sostiene le unioni civili, soprattutto per «superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione».
Tra i requisiti per la validità della domanda, disciplinati dall’art. 3, quelli già menzionati e altri. Entrambi i richiedenti, tra l’altro, non debbono risultare «componenti di altra unione». E, se proprio non si fosse intuìto il lapalissiano riferimento alla “famiglia naturale” e al matrimonio…, si chiarisce che questo limite «opera sino al momento dell’annotazione di divorzio sull’atto di matrimonio».
Serve in ogni caso la coabitazione per almeno un anno sul territorio comunale (che viene «verificata d’ufficio»): può sembrare un dettaglio, ma questo in realtà restringe di gran lunga le maglie dei possibili richiedenti e la città dello Stretto non potrà essere, nell’area, una sorta di “Mecca delle unioni gay” (per esempio) proprio perché un “turismo da registro delle Unioni civili” è reso impossibile dalla necessaria comprovata coabitazione a Reggio da almeno un anno.
Ancòra, dovrà essere provata tramite casellario giudiziale l’«assenza di precedenti penali di reati “fra” le parti interessate».
Ciononostante, resta possibile la trascrizione di unioni civili iscritte presso altro Comune (art. 6), naturalmente a patto della sussistenza di tutti i requisiti (e dunque la cessata residenza nell’altra località e l’esistente coabitazione sul suolo reggino da un anno almeno).
L’art. 5 specifica invece le cause di cancellazione dell’unione civile, chiarendo che è possibile anche su richiesta di uno solo dei due elementi che ne facevano parte (ma in tal caso all’altro componente va inviata una «comunicazione»).
La cosa “divertente” è che, machiavellicamente, gli amministratori hanno pensato di trasformare la scomparsa delle condizioni (decesso o venir meno del rapporto affettivo o della reciproca assistenza) in una “macchina da soldi” (si sa… in tempi di magra…).
La caducazione delle ragioni alla base dell’iscrizione andrà infatti comunicata all’Ente entro 60 giorni: in caso di mancata o tardiva comunicazione, è «comminata una multa di euro 500» (…per la verità, non si specifica se i due saranno obbligati in solido, né tantomeno se vada considerato “contravventore” singolarmente l’eventuale unico “responsabile” della mancata comunicazione…) che, tanto per gradire, «ha natura definitiva e non è oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica».