Il “caso Reggio”? Siam magistrati contabili: niente dissesto…
La Corte dei conti ha deciso: per il momento, il Comune di Reggio Calabria non andrà in dissesto finanziario, malgrado il notevole “buco” nelle casse di Palazzo San Giorgio.
Va detto sùbito che non si tratta di alcuna riabilitazione di merito o di particolari apprezzamenti positivi né verso l’operato della giunta Arena (l’ultima operante, al momento dello scioglimento dell’Ente per «contiguità mafiose») né della Commissione straordinaria Panico-Castaldo-Piazza. Dunque, nessun motivo d’esultanza per nessuno; se non pensando ai disastrosi effetti che – oggettivamente – una dichiarazione di dissesto dell’Ente avrebbe sulla comunità reggina.
Non di meno, va detto pure che non sono state le Sezioni unite a pronunciarsi, ma la Sezione autonomie della Corte dei conti (che le norme espressamente prevedono sia presieduta dallo stesso presidente della Corte, nello specifico Luigi Giampaolino), con un verdetto, la deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2013, che comunque farà giurisprudenza.
E la risposta offerta alla “questione di massima” sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Calabria non “farà giurisprudenza” per modo di dire… Nello stesso dispositivo, uno dei commi recita che «ai criteri d’orientamento» fissati «si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo».
IL QUESITO – Nel merito, il punto-chiave è la deliberazione del Piano di riequilibrio previsto nel Tuel (il Testo unico Enti locali, che nel Titolo Ottavo della Parte Seconda si occupa di «Enti locali deficitari o dissestati») per come modificato dalla legge n. 213 dello scorso anno. Averlo deliberato comporta sospensione?, interruzione?, «arresto tout court» della procedura di dissesto guidato anche in caso d’inadempienza rispetto alle «misure correttive» precedentemente formulate?
LA RISPOSTA – Giampaolino&C. rispondono che il ricorso alla procedura di riequilibrio «sospende» quella relativa al dissesto finanziario “guidato” (purché sia stato deliberato prima che la Corte dei conti abbia accertato il «perdurare dell’inadempimento»).
Appunto il 243-quater del Tuel introdotto dalla legge …. del 2012 si occupa dell’esame del Piano di riequilibrio decennale. Ed ecco che nei casi previsti dal suo comma 7 – bocciatura del Piano, accertamento di «grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi» ivi fissati, mancato riequilibrio finanziario alla scadenza dell’applicazione del Piano – si schiudono le porte per l’immediata ripresa dell’iter per il dissesto: il prefetto (in riva allo Stretto, Vittorio Piscitelli) imporrà al Consiglio comunale (per Reggio Calabria, dunque, la commissione Panico) un termine non superiore ai 20 giorni entro cui dichiarare il dissesto.
…CHE VUOL DIRE?? – A ogni buon conto: il senso ultimo della deliberazione assunta dalla Sezione autonomie della Corte dei conti è che per le procedure di dissesto già avviate durante le quali però l’Ente coinvolto vari il Piano pluriennale di riequilibrio , non sussistono «effetti che possano esser considerati intangibili». Solo il perdurante inadempimento rispetto alle misure correttive suggerite dai magistrati contabili porta a un effetto «irreversibile».
IL PARADOSSO – Ma in questo pronunciamento che, ripetiamo, avrà validità in tutto il Paese (in cui gli Enti locali sull’orlo del dissesto sono, e saranno, sempre più numerosi…), c’è un qualcosa di paradossale.
Infatti la ratio della portata innovativa del decreto legislativo 149/2011 sta nel fatto che «tende a valorizzare la responsabilità degli organi ordinari dell’Ente nell’assunzione delle iniziative per il risanamento», una previsione «coerente con uno dei princìpi fondamentali del federalismo fiscale, e cioè il rafforzamento concreto della responsabilità di mandato degli amministratori» scelti dai cittadini-elettori. Peccato che l’orientamento tirato fuori dai giudici contabili sia stato innescato dal “caso Reggio Calabria” (e Locri, parimenti citata nel dispositivo), Comune “comunque” già sciolto e commissariato per le famigerate «contiguità mafiose».
PERICOLO! – Ma, attenzione: Palazzo San Giorgio continua a “rischiare grosso”.
Infatti la stessa Corte dei conti, Sezione autonomie, si sente in dovere d’evidenziare a chiare l
ettere che occorre un risanamento «effettivo», e le severe condizioni di legge «non sembrano offrire spazio a iniziative temerarie o, comunque, solamente strumentali».
Un monito da vagliare con l’attenzione del caso… visto che, tanto!, ad approvare o bocciare il Piano di riequilibrio sarà la stessa Sezione regionale di controllo!, lo stesso organo magistratuale dunque che aveva deliberato l’iter che conduce al dissesto: per un ipotetico Piano-“bufala”, la bocciatura è scontata.